Sa Sartiglia

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Statuto

Articolo 1 – Costituzione
1. Oristano, città di storia e tradizione popolare, è anche la “Città della Sartiglia”, e rivive attraverso questa manifestazione lo splendore del suo passato, un patrimonio che appartiene a tutta la città e ne distingue l’identità culturale.
2. Il Comune di Oristano riconosce nella giostra equestre denominata “Sa Sartiglia” una manifestazione storica, culturale e della tradizione popolare della città, di interesse regionale, nazionale e internazionale, che si svolge la domenica di quinquagesima e l’ultimo martedì di carnevale.
3. In ragione di ciò ai sensi dell’articolo 14 e seguenti del Codice Civile, per iniziativa del suddetto Comune è costituita la Fondazione Sa Sartiglia, d’ora in avanti definita Fondazione.
4. Essa è obbligata all’uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “O.N.L.U.S.”.
5. La Fondazione ha personalità giuridica e risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile. Inoltre è disciplinata dal D. Lgs. n. 460/1997 per quanto attiene la qualifica di O.N.L.U.S.
6. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
 
Articolo 2 – Sede
1. La sede legale della Fondazione è stabilita in Oristano, presso la Casa Comunale in Piazza Eleonora d’Arborea.
 
Articolo 3 – Scopi
1. La Fondazione ha quale finalità la realizzazione e valorizzazione della giostra equestre denominata “Sa Sartiglia”. Su tale linea sarà sua cura organizzare e realizzare iniziative atte a promuovere la ricerca, la valorizzazione, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio storico, artistico, culturale e tradizionale della suddetta manifestazione e della città di Oristano in cui essa si svolge, operando per il prestigio nazionale ed internazionale della manifestazione stessa.
2. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale come definite nell’articolo 10 del D. Lgs. n. 460/1997, non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente Statuto, ad eccezione di quelle ad esse strumentali, accessorie o direttamente connesse e comunque in via non prevalente.
 
Articolo 4 – Competenze e ruolo dei Gremi
1. La Fondazione svolgerà la sua attività nel totale rispetto del principio secondo cui il Gremio dei Contadini di San Giovanni Battista e il Gremio dei Falegnami di San Giuseppe sono e rimangono gli unici Depositari Storici della Sartiglia, in quanto hanno la titolarità e prerogativa, in esclusiva, di provvedere in proprio e ognuno nella massima autonomia, alla conservazione del patrimonio storico-culturale in ordine ai riti cerimoniali della Sartiglia e quanto altro ad essi strettamente connesso.
2. In virtù delle loro prerogative storico-tradizionali, in seguito alla costituzione della Fondazione, il Gremio dei Contadini di San Giovanni Battista e il Gremio dei Falegnami di San Giuseppe ne entrano di diritto a far parte assumendo la qualifica di Fondatori al pari del Comune di Oristano.
 
Articolo 5 – Vigilanza
1. Spetta all’Autorità competente vigilare sull’attività della Fondazione ai sensi dell’art. 25 del Codice Civile.
 
Articolo 6 – Patrimonio
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori e dagli altri Partecipanti;
dai beni mobili e immobili che pervennero, pervengono o perverranno, a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate a incrementare il patrimonio;
da contributi attribuiti al fondo di dotazione dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
 
Articolo 7 – Fondo di gestione
1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
da eventuali altri contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
dai contributi dei Fondatori e dei Partecipanti;
dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
2. La Fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividono gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsiasi manifestazione della propria attività.
3. Tutti gli eventuali residui attivi delle gestioni annuali dovranno essere utilizzati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero comunque venire impiegati o nell’intensificazione delle attività della Fondazione o nell’acquisto di beni strumentali idonei ad incrementare o migliorare lo svolgimento delle attività suddette, restando conseguentemente escluso ogni scopo di lucro.
4. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
 
Articolo 8 – Esercizio finanziario
1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il 31 ottobre il Consiglio Generale approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile il bilancio di esercizio. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio Generale in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
3. Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
 
Articolo 9 – Logo
1. Il logo della Fondazione è scelto dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.
 
Articolo 10 – Fondatori
1. Sono Fondatori il Comune di Oristano, il Gremio dei Contadini di San Giovanni Battista e il Gremio dei Falegnami di San Giuseppe.
 
Articolo 11 – Partecipanti
1. Può aderire alla Fondazione qualsiasi soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, che ne accetti lo Statuto ed i Regolamenti.
2. I Partecipanti sono tenuti ad adempiere alla prestazione fissata annualmente a loro carico dal Consiglio di Amministrazione.
3. I Partecipanti alla Fondazione si dividono in Istituzionali e Privati. Le modalità per la loro ammissione sono fissate dal Consiglio Generale con apposito Regolamento. La nomina avviene con deliberazione inappellabile del Consiglio di Amministrazione.
 
Articolo 12 – Partecipanti Istituzionali
1. Sono Partecipanti Istituzionali gli Enti Pubblici, le Università, le Istituzioni culturali e le altre persone giuridiche pubbliche non aventi finalità di lucro che si impegnano su base annuale o pluriennale, nelle forme e nella misura concordate con il Consiglio di Amministrazione, a contribuire al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione mediante l’elargizione di un contributo in denaro e/o in beni immobili o mobili, ovvero a fornire attività di supporto culturale e scientifico alla Fondazione.

Articolo 13 – Partecipanti Privati
1. Sono Partecipanti Privati le persone fisiche singole o associate, le fondazioni, le imprese e le associazioni anche se prive di personalità giuridica che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella fissata, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’apporto di beni materiali od immateriali.
 
Articolo 14 – Perdita della qualifica di Partecipante
1. La qualifica di Partecipante si perde: per rinuncia, per espulsione, per morosità, per morte se persona fisica o per estinzione se Partecipante non persona fisica.
2. La rinuncia deve essere comunicata al Presidente della Fondazione con raccomandata.
3. I Partecipanti possono essere sospesi o espulsi per i seguenti motivi: qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti ed alle deliberazioni prese dagli Organi della Fondazione; quando, senza giustificato motivo, si rendano inadempienti rispetto all’effettuazione della prestazione posta a loro carico; qualora, in qualsiasi modo, arrechino danni morali e/o materiali alla Fondazione o svolgano attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi della stessa.
4. I Partecipanti espulsi o sospesi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi concordando una nuova prestazione a loro carico.
5. La sospensione e l’espulsione sono decise dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione.
 
Articolo 15 – Organi della Fondazione
1. Sono organi della Fondazione:
il Presidente della Fondazione;
il Consiglio Generale;
il Consiglio di Amministrazione;
il Direttore;
il Revisore dei Conti;
il Comitato Tecnico;
l’Assemblea di Partecipazione.
2. Gli organi della Fondazione operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme in materia e dal presente Statuto, per assicurare la corretta e nitida distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.
 
Articolo 16 – Requisiti di onorabilità, incompatibilità, conflitto di interessi e decadenza
1. I componenti gli organi della Fondazione devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.
Non possono ricoprire cariche nella Fondazione coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall’articolo 2382 del Codice Civile.
2. Non possono far parte degli organi della Fondazione i dipendenti della stessa, fatta eccezione per l’incarico di Direttore. Altresì non possono farne parte le persone che abbiano in corso o abbiano avuto rapporti diretti a titolo oneroso con la Fondazione nei precedenti tre anni. Fa eccezione a tale norma l’appartenenza al Comitato Tecnico che per sua natura è composto da dipendenti o collaboratori della Fondazione.
3. Fatta eccezione per il Presidente della Fondazione che fa parte e presiede il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea di Partecipazione, è incompatibile l’appartenenza a più organi della Fondazione.
Il componente di un organo che assuma la carica in un altro organo della Fondazione decade automaticamente dal primo. Fanno eccezione il Comitato Tecnico e l’Assemblea di Partecipazione la cui appartenenza non genera incompatibilità con l’appartenenza ad altri organi.
4. Nel caso in cui uno dei componenti degli organi si trovi in una situazione di conflitto con l’interesse della Fondazione, deve darne immediata comunicazione all’organo di appartenenza e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto. Se il conflitto di interessi non è limitato ad un singolo specifico atto, il componente è sospeso dalla carica. Se il conflitto di interessi è permanente il componente decade. Altresì deve comunicare l’esistenza di cause di decadenza o di sospensione e di cause di incompatibilità che lo riguardino.
L’inosservanza di tali obblighi di tempestiva comunicazione e di astensione implica la decadenza dalla carica del componente inadempiente, che sarà altresì tenuto al risarcimento del danno eventualmente arrecato alla Fondazione.
5. Decadono i componenti degli organi collegiali che senza giustificato motivo non intervengano per tre volte consecutive alle sedute dei rispettivi organi di appartenenza.
6. Decade dall’incarico il componente del Consiglio Generale che, ancorché giustificato, non abbia partecipato per dodici mesi consecutivi all’attività consiliare.
7. Decade dall’incarico il componente del Consiglio d’Amministrazione che, ancorché giustificato, non abbia partecipato per sei mesi consecutivi all’attività consiliare.
8. Al Presidente della Fondazione e ai componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea di Partecipazione non possono essere distribuiti o assegnati compensi o indennità, con esclusione dei rimborsi spesa regolarmente rendicontati.
 
Articolo 17 – Presidente della Fondazione
1. La Presidenza della Fondazione compete al Sindaco della città di Oristano.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, con tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Egli inoltre, in accordo con il Direttore, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.
3. In caso di necessità e urgenza assume, d’intesa con il Direttore, provvedimenti di pertinenza del Consiglio di Amministrazione che devono essere ratificati dallo stesso nella prima seduta.
4. Convoca e presiede il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea di Partecipazione.
5. Può delegare i suoi compiti per determinate categorie di atti al Vice Presidente, ai singoli Consiglieri e al Direttore, determinando i limiti della delega.
6. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal Vice Presidente.Qualora l’impedimento fosse permanente assume la Presidenza della Fondazione chi esercita le funzioni spettanti al Sindaco.
 
Articolo 18 – Vice Presidente della Fondazione
1. Il Vice Presidente della Fondazione coadiuva il Presidente della Fondazione e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo. Egli inoltre esercita quelle funzioni che gli sono delegate in via generale o di volta in volta dal Consiglio d’Amministrazione o dal Presidente.
2. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio d’Amministrazione tra i suoi componenti e dura in carica per tutto il mandato dello stesso consiglio.
 
Articolo 19 – Consiglio Generale: composizione e nomina
1. Il Consiglio Generale è composto dal Presidente della Fondazione e da 15 Consiglieri.
2. I componenti del Consiglio Generale devono essere individuati tra persone di comprovata capacità in grado di favorire il migliore perseguimento dei fini della Fondazione.
3. I Consiglieri vengono nominati dal Presidente della Fondazione sulla base delle vincolanti designazioni effettuate in numero di:
2 dal Comune di Oristano;
2 dal Gremio dei Contadini;
2 dal Gremio dei Falegnami;
3 dai Fondatori, scelti all’unanimità tra le persone che si siano distinte per competenza ed esperienza in relazione ai settori di intervento o funzionali all’attività della Fondazione;
3 dai Partecipanti Istituzionali;
3 dai Partecipanti Privati.
Le procedure di designazione e di nomina sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Generale.
4. Tra i componenti designati dal Gremio dei Contadini e dal Gremio dei Falegnami, vi sono di diritto i rispettivi Presidenti o loro delegati qualora gli stessi Presidenti fossero già o divenissero componenti del Consiglio Generale o del Consiglio di Amministrazione. Spetta al Gremio la designazione del delegato che rimarrà in carica fino alla cessazione delle ragioni che ne hanno motivato la designazione.
 
Articolo 20 – Consiglio Generale: durata del mandato
1. I componenti del Consiglio Generale durano in carica 5 anni.
2. I Consiglieri decaduti restano in carica fino alla nomina dei loro successori.
3. I Consiglieri nominati in sostituzione di coloro che sono venuti a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica fino alla scadenza del mandato di questi. Per le sostituzioni si provvederà secondo le procedure previste dall’apposito regolamento.
 
Articolo 21 – Consiglio Generale: poteri
1. Il Consiglio Generale è l’organo responsabile del perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione. Indirizza l’attività della Fondazione e ne verifica i risultati.
2. Il Consiglio Generale:
- individua gli obiettivi della Fondazione;
approva il bilancio di previsione con l’annessa relazione programmatica e il bilancio d’esercizio con l’annessa relazione sull’attività svolta, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
su proposta del Consiglio di Amministrazione definisce le linee generali della gestione patrimoniale, della politica degli investimenti e delle partecipazioni;
compie la verifica per i propri componenti della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza, nonché l’assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione secondo le vincolanti designazioni effettuate da chi ne ha la competenza;
nomina, scegliendo sulla terna presentata dal Consiglio di Amministrazione, e revoca il Revisore dei Conti;
approva e modifica lo Statuto e i regolamenti interni;
delibera lo scioglimento della Fondazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio.
3. Il Consiglio Generale può costituire, nell’ambito delle proprie attribuzioni e per specifiche finalità, commissioni consultive temporanee, chiamando a farne parte, accanto a propri componenti, anche elementi esterni alla Fondazione particolarmente qualificati per le loro competenze. Compiti, durata e modalità di funzionamento delle commissioni sono definiti dal Consiglio Generale.
 
Articolo 22 - Consiglio Generale: convocazione e sedute
1. Il Consiglio Generale si riunisce almeno due volte l’anno ed ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno o quando ne facciano richiesta scritta, su specifici argomenti, almeno un terzo dei suoi componenti o il Revisore dei Conti.
2. Le sedute si tengono di norma presso la sede della Fondazione, il Consiglio può comunque riunirsi in qualsiasi altro luogo.
3. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della seduta e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l’eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un’ora di distanza dalla prima, ed essere inviato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione al domicilio dei Consiglieri almeno dieci giorni liberi prima della seduta. Nei casi di comprovata urgenza l’avviso di convocazione può essere recapitato tre giorni liberi prima della seduta.
4. Il Consiglio è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
5. Le sedute del Consiglio Generale sono convocate e presiedute dal Presidente della Fondazione che esercita poteri di proposta ed ogni altro potere strumentale al corretto svolgimento dell’attività deliberativa, astenendosi peraltro dal voto. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sedute sono presiedute dal componente del Consiglio Generale più anziano di carica e, a parità di anzianità di carica dal più anziano di età.
6. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, esso delibera a maggioranza. Per le deliberazioni concernenti l’approvazione di modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri. Le votazioni riguardanti persone sono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo Consigliere.
7. Le funzioni di Segretario del Consiglio Generale sono esercitate dal Direttore che redige i verbali, gli atti e le deliberazioni delle sedute e li firma congiuntamente a chi svolge funzioni di presidenza. Dei verbali stessi il Segretario può rilasciare copie ed estratti.
8. Alle sedute del Consiglio Generale partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Revisore dei Conti, nonché terzi che, di volta in volta, il Consiglio Generale ritenga opportuno invitare.
 
Articolo 23 – Consiglio di Amministrazione: composizione e nomina
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione che lo presiede e da 4 Consiglieri tra cui viene eletto il Vice Presidente della Fondazione.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere individuati tra persone di comprovata capacità in grado di favorire il migliore perseguimento dei fini della Fondazione.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio Generale secondo la vincolante designazione fatta dai Fondatori all’unanimità. Le procedure di designazione e di nomina sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Generale.
 
Articolo 24 – Consiglio di Amministrazione: durata del mandato
1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni.
2. I Consiglieri decaduti restano in carica fino alla nomina dei loro successori.
3. I Consiglieri nominati in sostituzione di coloro che sono venuti a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica fino alla scadenza del mandato di questi. Per le sostituzioni si provvederà con le procedure previste dall’apposito regolamento.
 
Articolo 25 - Consiglio di Amministrazione: poteri
1. Il Consiglio di Amministrazione è l’organo responsabile della gestione della Fondazione nell’ambito degli obiettivi individuati dal Consiglio Generale. Svolge ogni attività necessaria per il perseguimento degli stessi, nonché l’attività di proposta al Consiglio Generale.
2. Esercita ogni potere che non risulti espressamente riservato ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto. In particolare sono di sua competenza le deliberazioni concernenti:
l’elezione del Vice Presidente della Fondazione;
la predisposizione del bilancio di esercizio e della relazione sull’attività svolta;
la predisposizione del bilancio di previsione e della relazione programmatica;
l’attuazione, nell’ambito dei regolamenti approvati dal Consiglio Generale, delle norme concernenti i diritti, le facoltà e i doveri connessi alla qualità di Partecipante;
le modifiche dello Statuto e dei regolamenti interni da trasmettere al Consiglio Generale per l’approvazione;
la verifica per i propri componenti della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza, nonché l’assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
l’assunzione del personale dipendente, l’attivazione di collaborazioni e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
la nomina, e per giustificato motivo la revoca, del Direttore e la determinazione di funzioni e compensi.
l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
la costituzione del Comitato Tecnico;
la promozione di azioni davanti agli organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno o più dei suoi componenti e al Direttore particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe devono relazionare al Consiglio di Amministrazione secondo le modalità dallo stesso fissate in merito all’assolvimento del mandato ricevuto.
4. Il Consiglio di Amministrazione può costituire, nell’ambito delle proprie attribuzioni e per specifiche finalità, commissioni consultive temporanee chiamando a farne parte, accanto a propri componenti, anche elementi esterni alla Fondazione particolarmente qualificati per le loro competenze. Compiti, durata e modalità di funzionamento delle commissioni, sono definiti dallo stesso Consiglio.
 
Articolo 26 – Consiglio di Amministrazione: convocazione e sedute
1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni due mesi e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o opportuno o quando ne facciano richiesta scritta, su specifici argomenti, la maggioranza dei componenti, il Direttore o il Revisore dei Conti.
Le sedute si tengono di norma presso la sede della Fondazione, il Consiglio può comunque riunirsi in qualsiasi altro luogo.
2. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della seduta e del relativo ordine del giorno ed essere inviato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione al domicilio dei Consiglieri almeno tre giorni liberi prima della seduta. Nei casi di comprovata urgenza l’avviso di convocazione può essere recapitato un giorno libero prima della seduta.
3. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le votazioni riguardanti persone sono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo Consigliere.
4. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono esercitate dal Direttore che redige i verbali, gli atti e le deliberazioni delle sedute e li firma congiuntamente a chi svolge funzioni di presidenza. Dei verbali stessi il Segretario può rilasciare copie ed estratti.
5. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Revisore dei Conti nonché terzi che, di volta in volta, il Consiglio ritenga opportuno invitare.
 
Articolo 27 – Direttore
1. Il Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è responsabile del coordinamento e del controllo delle attività della Fondazione, dei suoi uffici, dei dipendenti e dei collaboratori esterni. Trai suoi compiti:
fungere da Segretario del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione e redigerne i verbali, gli atti e le deliberazioni che sottoscrive congiuntamente a chi svolge funzioni di presidenza. Intervenire con funzioni consultive e propositive alle sedute dei suddetti organi nonché alle sedute delle Commissioni consultive;
attuare le delibere del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione; predisporre gli schemi del bilancio di previsione e del bilancio d’esercizio accompagnati dalle rispettive relazioni sui programmi e sulle attività realizzate e/o progettate;
compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione e istruire le pratiche da sottoporre al Consiglio Generale e al Consiglio di Amministrazione, sottoscrivere la corrispondenza nonché gli atti ordinari e i documenti che riguardano la Fondazione;
dirigere e coordinare gli uffici della Fondazione;
convocare e presiedere il Comitato Tecnico.
2. L’eventuale compenso spettante al Direttore viene determinato con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
 
Articolo 28 – Revisore dei Conti
1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio Generale, deve essere iscritto all’Albo dei Revisori Contabili, resta in carica tre anni e può essere riconfermato.
2. Vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte del bilancio di previsione e del bilancio d’esercizio, redigendo apposite relazioni. Effettua verifiche di cassa.
3. Assiste alle sedute del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.
4. Ad esso può essere riconosciuta un’indennità con delibera del Consiglio di Amministrazione.
 
Articolo 29 – Comitato Tecnico
1. Il Comitato Tecnico sovrintende e coordina tutti gli aspetti tecnici e operativi legati alla vita della Fondazione e all’organizzazione e svolgimento delle attività dalla stessa programmate. Tra i suoi compiti vi è quello di predisporre proposte sull’attività della Fondazione da presentare al Consiglio di Amministrazione.
2. Il Comitato Tecnico è composto dal Direttore della Fondazione che lo convoca e presiede e dai responsabili dei settori di lavoro della Fondazione. La sua composizione e attività sono disciplinate da apposito regolamento.
3. Tra i compiti del Comitato Tecnico vi è quello di sovrintendere e coordinare tutti gli aspetti tecnici e operativi legati all’organizzazione e allo svolgimento della Sartiglia.
4. Ad esso spetta la predisposizione, l’approvazione e la modifica del Regolamento Sartiglia. Tali delibere dovranno essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
5. A tutte le sedute che hanno per oggetto l’organizzazione della Sartiglia partecipano di diritto:
un rappresentante del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
un rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Oristano;
il Presidente del Gremio dei Contadini o suo delegato;
il Presidente del Gremio dei Falegnami o suo delegato;
il Presidente dell’Associazione Cavalieri “Sa Sartiglia” o suo delegato.
6. Alle sedute del Comitato Tecnico che hanno per oggetto l’organizzazione di manifestazioni in cui è prevista la partecipazione di animali, partecipa il Presidente della Commissione Veterinaria.
7. Alle sedute del Comitato Tecnico possono partecipare su richiesta i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Revisore dei Conti, nonché terzi che di volta in volta si ritenga opportuno invitare.
 
Articolo 30 – Assemblea di partecipazione
1. L’Assemblea di partecipazione è costituita da tutti gli aderenti alla Fondazione e si riunisce almeno una volta all’anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
2. L’Assemblea, momento di confronto e analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione, è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all’attività della Fondazione stessa. L’Assemblea formula proposte sulle attività e sugli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
3. Ad essa possono essere invitati enti pubblici, persone giuridiche pubbliche o private, istituzioni e quanti altri possano contribuire a vario titolo al raggiungimento delle finalità della Fondazione.
 
Articolo 31 – Durata
1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.
2. Nel caso in cui lo scopo della Fondazione divenga impossibile o di scarsa utilità o se il patrimonio risultasse insufficiente ed in generale quando ricorressero le cause di estinzione o scioglimento previste dall’articolo 27 del Codice Civile, la Fondazione si estinguerà ai sensi di legge.
 
Articolo 32 – Scioglimento e liquidazione
1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto con deliberazione del Consiglio Generale al Comune di Oristano ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2. Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio Generale nominerà tre liquidatori che potranno essere scelti fra i componenti del Consiglio Generale stesso.
 
Articolo 33 – Clausola di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia, nonché le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 460/1997 ed eventuali e successive modifiche ed integrazioni.
 
 
Il presente Statuto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella seduta del 29 gennaio 2009, davanti al Notaio Dott.ssa Paola Denotti. Atto Repertorio n. 1558 – Raccolta 1127. Registrato a Oristano il 09/02/2009 al N° 364 della Serie 1T. Approvato dalla Direzione Generale della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna con Determinazione del Direttore del Servizio Affari Generali ed Istituzionali n. 359/2009 in data 22/04/09 prot. 8061.